LA NORMATIVA
Dopo un breve e quanto mai necessario accenno all'inadeguatezza della legislazione italiana in materia di acque, la nota introduce la descrizione della Direttiva CEE n.60/2000 nonchè quella, non meno importante, riguardante la legislazione nazionale e concernente il D.Lgs. 152/2006 che, recependo i contenuti della Direttiva CEE, ha il pregio di raccogliere in un corpo unitario tutte le normative che l'hanno preceduto.Il quadro normativo del nostro Paese in materia di acque si è dimostrato nel passato del tutto inadeguato.
È solo con la direttiva 2000/60/CE che avviene l’importante cambio di tendenza che antepone la tutela del fiume e del suo bacino alla visione antropocentrica del passato. La Direttiva si pone gli “obiettivi ambientali” di protezione, miglioramento e ripristino dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee al fine di raggiungere un “buono stato” delle acque entro il 2015. Fissa obiettivi di qualità per ogni corpo idrico e prevede che, qualora tali obiettivi non siano ancora stati raggiunti, se ne debbano comprendere le cause, nonché ipotizzare e pianificare le soluzioni che ne consentano il raggiungimento, facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili e coinvolgendo i diversi portatori d’interesse.
in breve Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque Entrata in vigore 22.12.2000 Scopo
organizzare la gestione delle acque interne superficiali sotterranee, di transizione e costiere per prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne l'utilizzo sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. Individuazione e analisi delle acque Gli Stati membri sono tenuti a individuare tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e ad assegnarli a singoli distretti idrografici Per i singoli distretti idrografici deve essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché, per ciascun distretto idrografico, siano effettuati l'analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo idrico e si compili un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale. Misure di gestione e di protezione Entro nove anni dall'entrata in vigore della direttiva, per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma di misure che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico mirano a:
Gli obiettivi di cui sopra devono essere conseguiti entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva, data che può essere però rinviata o resa meno vincolante, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva.
Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della direttiva, in particolare per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. A partire dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente i consumatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari settori di impiego dell'acqua contribuiscano al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione della direttiva quadro. Disposizioni amministrative Entro dodici anni dalla data dell'entrata in vigore della direttiva, e successivamente ogni sei anni, la Commissione pubblica una relazione sulla sua attuazione. Al momento opportuno, la Commissione convoca una conferenza delle parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque alla quale partecipano gli Stati membri, i rappresentanti delle autorità competenti, del Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici, dei consumatori e del mondo accademico e scientifico. LA NORMATIVA ITALIANA
il decreto legislativo 152/2006 ha recepito la direttiva comunitaria 2000/06 (sostituisce il D.Lgs. 152/1999 e il D.Lgs. 258/2000). Introduce un corpo unico di tutte le normative precedenti.
Il suo contenuo si basa su una politica di tutela delle acque integrando gli aspetti qualitativi con quelli quantitativi. Lo strumento cardine del decreto sono i piani di tutela delle acque (PTUA) che devono essere predisposti dalle Regioni. In questo contesto normativo si inserisce il “Contratto di fiume” (l.r 26/2003) come strumento di programmazione negoziata per la promozione della “concertazione e l’integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacinoidrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia del rischio idraulico
NORME DI RIFERIMENTO
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Consorzio Del Fiume Olona Via Luigi Morelli 34, 21053 Castellanza, Varese (vedi mappa) Tel e Fax 0331.50.50.36 - info@consorziofiumeolona.org |
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