COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - SCOPO
Art. 1 (Costituzione)
Possono far parte del Consorzio del Fiume Olona tutti gli Utenti di Olona, di Bevera e canali derivati, le cui proprietà e diritti sono iscritti a loro nome nel Catasto Consorziale.
Pur non essendo compresi nel numero degli Utenti, coloro che immettono o usano delle acque e dell’alveo del fiume e si servono di ogni altra struttura, per concessione temporanea e per scopo diverso da quello di irrigazione e di forza motrice, sono tuttavia, per il fatto stesso della concessione e per tutta la durata di questa, tenuti all’osservanza degli obblighi e dei doveri di cui al presente Statuto e relativo Regolamento.
Nel prosieguo del presente Statuto gli Utenti verranno detti Consorziati.
Art.2 (Denominazione)
Il Consorzio è denominato “CONSORZIO DEL FIUME OLONA”.
Art.3 (Sede)
Il Consorzio ha sede in Castellanza (VA), via Morelli, 34.
Art. 4 (Durata)
La durata è illimitata.
Art. 5 (Scopo)
Il Consorzio provvederà alla manutenzione ordinaria del Fiume e avrà la facoltà di esigere canoni, indennizzi e contributi dai Consorziati, dai Concessionari e dai Convenzionati in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto.
Ciò anche in conformità ed in esecuzione all’atto di Transazione stipulato tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il Consorzio dei Consorziati del Fiume Olona in data 28 febbraio 1923 n. 12472 di repertorio del Notaio Tito Rosnati di Milano, registrato a Milano, Atti Pubblici il 9 marzo 1923. n. 10247, Vol. 501, Fg. 94.
Con questo atto gli organi dello Stato hanno riconosciuto in via di sanatoria le concessioni e le licenze date in qualunque tempo dal Consorzio ai Consorziati per l’utilizzo delle acque a scopo di irrigazione e forza motrice nonché per l’esecuzione di opere e le immissioni di acque nel Fiume Olona.
Le nuove utilizzazioni e le concessioni del corso d’acqua verranno presentate dai Consorziati e dai concessionari ai competenti organi dello Stato per il tramite del Consorzio, che agirà in qualità di mandatario dei Consorziati e dei concessionari nel rispetto del R.D. 9 ottobre 1919 n. 2161 e del T.U. sulle Opere Idrauliche n. 523 del 25 luglio 1904, ed in particolare gli artt. 97 e 98.
Ciò premesso, il Consorzio non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente lo scopo di provvedere alla conservazione, alla riqualificazione nonché, per quanto di competenza, alla difesa del Fiume e delle sue ragioni, nonché di regolare l’uso e il godimento delle sue acque per irrigazione, forza motrice o per altri usi, nell’ambito delle disposizioni vigenti di legge per le acque pubbliche, mediante:
a) la sorveglianza fornita da apposito personale;
b) la gestione e regolamentazione delle acque per uso irriguo e di forza motrice;
c) interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti di Olona;
d) interventi di pulizia sul corso del Fiume;
e) controlli e censimenti di immissioni di acque nel Fiume per scopi idraulici;
f) l’attivazione di ogni attività lecita avente come obiettivo la realizzazione delle finalità sovra menzionate.
Il Consorzio può assumere partecipazioni, anche prevalenti, in Società e Fondazioni purchè tali Società e Fondazioni siano finalizzate alla conservazione, alla riqualificazione e alla difesa del Fiume Olona e delle sue ragioni.
PATRIMONIO - CONSORZIATI - SORVEGLIANZA
Art. 6 (Patrimonio)
Il Consorzio trae i mezzi economici per conseguire i propri scopi:
a) dai contributi e dalle quote dei Consorziati;
b) dai contributi di soggetti pubblici o privati per convenzioni relative alle opere di manutenzione idraulica ordinaria, per controllo e monitoraggio;
c) dai corrispettivi delle concessioni, licenze e autorizzazioni;
d) dai corrispettivi delle convenzioni con soggetti pubblici o privati per immissioni di acque, che modificano il regime idraulico normale, e per il loro controllo;
e) da contributi pubblici e privati;
f) dalle ammende riscosse nei casi previsti dal Regolamento Generale di Utenza;
g) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
Art. 7 (Consorziati)
I Consorziati hanno tutti uguali diritti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.
L’esercizio dei diritti del Consorziato e la partecipazione all’attività consorziale sono subordinati all’effettivo versamento della quota di utenza, non inferiore all’importo determinato dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.
La qualità di Consorziato si perde per recesso e per perdita delle qualità di cui all’art. 1.
Il recesso, comunicato dopo la data dell’assemblea che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.
In caso di recesso o perdita delle qualità di cui all’art. 1 è escluso qualsiasi rimborso. L’ammissione al Consorzio è a tempo indeterminato e non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.
Art. 8 (Sorveglianza)
Il servizio di polizia idraulica lungo il Fiume Olona è effettuato dallo Stato, e per esso, dagli Uffici del Genio Civile di Milano e Varese, dal Magistrato per il Po di Parma nei limiti delle rispettive giurisdizioni.
Il servizio di sorveglianza del Fiume Olona e dei Canali derivati è esercitato dal Consorzio per mezzo del suo Ufficio Tecnico e del suo personale.
ORGANI - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9 (Organi)
Sono Organi del Consorzio:
a) l’assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori.
Ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese vive oltre a un gettone di presenza stabilito dall’assemblea.
Art. 10 (Assemblea)
L’assemblea è costituita dai Consorziati aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei canoni e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Essa è l’organo sovrano del Consorzio.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei Consorziati in regola con i versamenti e per indicate materie.
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera semplice contenente l’ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo della riunione, spedita anche a mezzo fac-simile o posta elettronica a ciascuno degli Utenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione riducibili a cinque in caso di urgenza.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da altra persona designata dall’assemblea medesima.
Il Presidente nomina il segretario dell’assemblea.
L’assemblea è Ordinaria e Straordinaria;
• L’assemblea Ordinaria delibera:
a) sul Bilancio Consultivo dell’esercizio precedente, sulla Relazione del Consiglio Direttivo, astenuti i membri del Consiglio Direttivo stesso;
b) sul Bilancio Preventivo dell’esercizio in corso;
c) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
d) nomina i membri del Collegio dei Revisori.
• L’assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sulle modifiche del Regolamento;
c) sulle modifiche delle Tariffe relative ai contributi Consortili, agli indennizzi precari per immissioni di acque, alle licenze, alle autorizzazioni, alle concessioni e convenzioni;
d) sulle opere straordinarie che richiedono spese superiori a quelle preventivate;
e) sullo scioglimento del Consorzio con le maggioranze di cui ai successivi artt. 11 e 19.
Fermi restando i tempi e le modalità di cui al presente articolo in caso di assemblea elettiva finalizzata all’individuazione dei componenti il Consiglio Direttivo, il foglio di convocazione dell’Assemblea - oltre ad evidenziare l’ordine del giorno, il giorno e l’ora della riunione - deve riportare in allegato il nominativo dei candidati alla carica di consigliere.
Art. 11 (Costituzione in assemblea e Voti)
Ogni Consorziato ha diritto a un numero di voti proporzionato ai diritti di utenza iscritti a suo nome in Catasto Consorziale, e cioè:
a) un voto per ciascuna rodigine (ruota) di mulino o stabilimento col massimo di cinque voti.
b) un voto a partire dal minimo di tre fino a dieci pertiche metriche – due voti fino a venti – tre voti fino a trenta – quattro voti fino a cinquanta – cinque voti fino a settanta – sei voti oltre settanta pertiche metriche; è facoltà delle piccole utenze al di sotto delle tre pertiche metriche di raggrupparsi fino a raggiungere detto limite e nominare un rappresentante comune all’assemblea.
Per la validità delle assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, è necessaria la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i Consorziati iscritti in Catasto del Consorzio.
Trascorsa però un’ora da quella fissata per la convocazione l’adunanza sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e dei diritti di voto ad essi spettanti e delibera a maggioranza semplice.
In deroga a quanto sopra previsto, l’assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento anticipato del Consorzio con il voto favorevole espresso per teste dalla maggioranza dei Consorziati.
Ogni Consorziato può rappresentare per delega, in calce all’avviso di convocazione, non più di altri cinque Consorziati.
Art. 12 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da cinque a sette membri eletti tra i Consorziati.
I consorziati che desiderano candidarsi alla carica di consigliere devono presentare, pena la nullità di ogni atto conseguente, la propria candidatura alla carica entro il termine fissato nella lettera informativa con cui il Presidente in carica, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea elettiva, comunica a tutti i consorziati la possibilità di far pervenire la candidatura.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un quinquennio (cinque anni) e sono rieleggibili.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere nel corso dell’esercizio, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso di cooptare il sostituto che verrà scelto tra gli Utenti che hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
In caso non vi fossero candidati il Consiglio Direttivo potrà cooptare il nuovo Consigliere scegliendo tra tutti i Consorziati del Consorzio e il nuovo eletto scadrà con la scadenza naturale del Consiglio.
Non può far parte del Consiglio Direttivo l’Utente che abbia contestazioni in corso con il Consorzio.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente che possono durare in carica sino ad un triennio e sono rieleggibili.
Art. 13 (Convocazione del Consiglio Direttivo)
Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente con avviso contenente l’ordine del giorno spedito anche via fac-simile o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo i casi di urgenza con telegramma, fac-simile o posta elettronica almeno tre giorni prima.
Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo vengono raccolti nell’apposito libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere e un Segretario anche fra i non Consorziati.
Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esso quindi:
a) vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento e delibera sulle richieste di concessioni, convenzioni e licenze fissandone canoni, indennizzi e corrispettivi di cui all’apposita Tariffa;
b) accerta le entrate Consorziali e provvede alla esecuzione delle spese nei limiti dei bilanci preventivi;
c) delibera sulle operazioni finanziarie e sugli investimenti;
d) nomina, sospende e revoca tutti i funzionari, consulenti e impiegati del Consorzio, fissa gli organici determinandone poteri, funzioni e retribuzioni;
e) redige annualmente i bilanci consuntivi e preventivi sulla base delle bozze trasmesse dall’ufficio amministrativo;
f) cura la conservazione e l’aggiornamento del Catasto Consorziale provvedendo alle relative volture e rettifiche su richiesta degli interessati;
g) delibera sull’ammissione di nuovi Consorziati;
h) in genere provvede e delibera su tutto quanto non sia riservato alla decisione dell’assemblea;
i) delega per l’esecuzione delle proprie delibere, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, ad uno o più dei suoi membri, a funzionari e impiegati del Consorzio e occorrendo anche a terzi.
Nell’esercizio delle proprie funzioni i membri del Consiglio Direttivo non contraggono responsabilità personali salvo il superamento del mandato.
Ai sensi del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 11, il Consorzio si assume nei confronti delle pubbliche amministrazioni i debiti per eventuali imposte, tributi, interessi e sanzioni conseguenti a violazioni commesse senza dolo dai rappresentanti, dai funzionari e dagli impiegati del Consorzio nello svolgimento delle rispettive mansioni.
Art. 14 (Rappresentanza)
La rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ESERCIZIO - UTILI -REGOLAMENTO - SCIOGLIMENTO
Art. 15 (Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti dall’assemblea anche tra non Consorziati. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile del Consorzio e ne riferisce all’assemblea. I Revisori devono essere invitati a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In casi eccezionali e motivati da ragioni di carattere veramente straordinario il Presidente può esonerare i Revisori dall’obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dall’ufficio.
Art. 16 (Esercizio)
Gli esercizi sociali del Consorzio chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 17 (Utili e Avanzi di Gestione)
E’ fatto divieto al Consorzio di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita del Consorzio a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura o abbiano finalità analoghe alle proprie.
Art. 18 (Regolamento Interno)
L’assemblea può approvare un Regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.
Il Regolamento determinerà i diritti e i doveri in conformità alle vigenti leggi, all’Atto di Transazione del 28 febbraio 1923, allo Statuto e ai titoli costitutivi dei diritti e doveri dei singoli Consorziati e Concessionari nei rapporti col Consorzio.
Il Regolamento determina altresì:
a) ammende per contravvenzioni;
b) modalità di riscossione delle entrate dei corrispettivi, dei canoni, dei tributi ordinari e straordinari, delle imposte, delle ammende, degli indennizzi, delle contravvenzioni e conciliazioni;
c) i casi nei quali le spese del Consorzio debbono essere a carico di uno o più Consorziati.
Al Regolamento e annessa una tariffa dei contributi delle licenze e dei corrispettivi di cui all’art. 6 del presente Statuto.
Art. 19 (Scioglimento)
Il Consorzio si scioglie per delibera dell’assemblea assunta col voto favorevole della metà più uno dei Consorziati o per inattività protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento l’assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo del Consorzio dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa con scopo sociale identico o affine, sentito il parere dell’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 26 dicembre 1997 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento al libro I del Codice Civile in materia di Enti e Associazioni e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, al T.U. sulle Acque Pubbliche dell’ 11 dicembre 1933 n. 1775, al T.U. sulle Opere Idrauliche del 25 luglio 1904 n. 523, alle leggi sui Consorzi di Bonifica e di Irrigazione.
Approvato in Castellanza in data 20 Aprile 2011
Assemblela dei Consorziati - Parte Straordinaria